RIFERIMENTI DM 19/10/2020 (e relativi ALLEGATI) – ARTT. 2 E 3, D.LGS. N. 175/2014

Sintesi: in relazione all’invio al Sistema TS delle spese sanitarie il MEF ha, di recente, provveduto a:
– integrare le informazioni, fin dalle spese sanitarie sostenute dal 2020, richiedendo anche le modalità di pagamento;
– modificare, dal 1/01/2021 la periodicità di invio, che diventa mensile.

Inoltre, dal 1/01/2021 dovrà essere comunicato anche il tipo di documento fiscale, l’aliquota o la “natura” Iva dell’operazione. Occorre anche indicare l’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino.

INVIO DATI SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA:

L’art. 3 c. 3 DLgs. n. 175/2014 ha stabilito che:

  • i soggetti che erogano prestazioni sanitarie;
  • sono tenuti ad inviare al Sistema TS (STS) i relativi dati delle spese sanitarie entro il 31/01 dell’anno
    successivo a quello di “sostenimento” della spesa, per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre il 730 precompilato dei contribuenti.

SOGGETTI OBBLIGATI:

  • Farmacie (pubbliche e private);
  • Aziende sanitarie locali (ASL);
  • Aziende ospedaliere;
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • Policlinici universitari;
  • Presidi di specialistica ambulatoriale;
  • Strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa;
  • Altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari (fattispecie residuale);
  • Medici chirurghi e odontoiatri (anche se operanti nella tipologia dello studio associato);
  • Strutture “autorizzate” all’erogazione dei servizi sanitari, ancorché non accreditate con il SSN (es.: strutture cd. “socio-sanitarie”: RSA, RSD, CDI, hospice, consultori, ecc – v. RM 7/2018);
  • Parafarmacie Esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci, in possesso del codice identificativo univoco previsto dal DM 15/07/2004;
  • Psicologi Iscritti all’Albo degli psicologi (L. n. 56/89);
  • Ottici Esercenti l’arte ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 c. 7 e 13 DLgs. n. 46/97;
  • Tipologie di paramedici Iscritti ad uno degli Albi previsti per l’esercizio delle professioni cd. “tecnico assistenziali riabilitative sanitarie”;
  • Biologi Iscritti all’albo dei biologi (L. n. 396/67);
  • Veterinari Iscritti all’Albo dei veterinari, per spese riguardanti gli animali individuati dal DM 289/2001 detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

NUOVI DATI RICHIESTI:

Il Mef con il decreto del 19.10.2020 (in G.U. il 29.10.2020) ha previsto importanti modifiche che:

  • riguardano
    • sia i dati che devono essere trasmessi
    • sia i termini entro i quali tale adempimento deve essere assolto;
  • decorrono per le spese sostenute nel 2020
    • da inviare entro il prossimo 1.2.2021 (il 31.1 cade di domenica)
    • ovvero entro l’1.3.2021 per i veterinari (il 28.2 cade di domenica)
  • mentre altre novità riguardano le spese che saranno sostenute dal 2021.

TRACCIABILITAÀ DEI PAGAMENTI:
Il co. 679 dell’art. 1 della legge di bilancio ha previsto che:

a decorrere dalla spese sostenute dal 1/01/2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%

  • il pagamento deve avvenire mediante:
    1. bonifico (bancario o postale)
    2. ulteriori sistemi “tracciabili” previsti dall’art. 23 D.lgs. 241/97, tra cui:
      • carte di debito, di credito e prepagate
      • assegni bancari/circolari, bonifici, ecc.

La disposizione non trova applicazione in relazione ad alcune spese di natura sanitaria. In particolare, tale vincolo non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici. Per prestazioni sanitarie in generale, rese dalle strutture pubbliche (es: ticket ospedaliero), da strutture private accreditate al SSN. (es: visite o esami di laboratorio di una Srl convenzionata con il SSN, ecc.)

Nota: non sono interessate dalla disposizione (e sarà ancora possibile pagare in contanti) le farmacie o parafarmacie, nonché i negozi di sanitaria.

RIFLESSI SUL SISTEMA TS
NEW – Al fine di poter applicare tale disposizione, l’art. 2, comma 1, DM 19.10.2020 dispone che, per le spese sanitarie sostenute (criterio di cassa) a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono alla trasmissione dei dati comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie di cui all’art. 1, co. 679, Legge di bilancio 2020.

N.B.: tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie
che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.

Non è richiesto lo strumento di pagamento ma bisogna comunicare in via più generale se il sistema di pagamento è tracciabile o non tracciabile.

ALTRI DATI DA COMUNICARE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 1/01/2021

Per le spese sanitarie sostenute (criterio di cassa) dal 1° gennaio 2021, gli stessi soggetti devono inviare i dati al Sistema TS indicando anche il tipo di documento fiscale, per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali (documento commerciale). L’aliquota o la “natura” Iva dell’operazione (es: esente art. 10 Dpr 633/72). L’eventuale opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati riguardanti le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema Ts senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito (è necessario indicare l’esercizio dell’opposizione nell’apposito nuovo campo).

NUOVI TERMINI D’INVIO DEI DATI

Per quanto riguarda la tempistica della trasmissione dei dati, il decreto stabilisce che venga effettuata:

  • entro la fine del mese di gennaio 2021 vanno inviate le spese sostenute nel 2020 (entro fine
    febbraio per i veterinari) – invariato
  • NEW entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale l’invio riguarda le
    spese sostenute dal 1° gennaio 2021.

Esempio: i dati relativi al mese di gennaio 2021 devono essere trasmessi entro la fine di febbraio (28
febbraio 2021 che slitta al 1 marzo 2021).

Nota: i dati trasmessi oltre il termine vengono comunque memorizzati dal Sistema Tessera Sanitaria.

> ACCEDI AL PORTALE TESSERA SANITARIA PER INVIARE I DATI.

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