Imposta di Bollo Addebitata in Fattura
Come da normativa vigente, le fatture sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, ossia al momento della loro formazione. In particolare, in omaggio all’articolo 1 del Dpr n. 642/1972, sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa e tra gli altri documenti, anche le fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a Iva (articolo 13, comma 1 della Tariffa, parte prima).
La norma, da ultimo modificata dal Bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge n. 160/2019), ricorda l’Agenzia, prevede che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
A seguito del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 428 del 12 agosto 2022, a un contribuente che si avvale del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) e chiede di conoscere l’assoggettabilità o meno a tassazione dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti (in particolare articolo 1, comma 64 della legge n. 190/2014 e articolo 22 del Dpr n. 642/1972).
È questo, in estrema sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate l’imposta di bollo addebitata in fattura è assimilabile ai ricavi e ai compensi e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva ed è, quindi, rilevante ai fini della tassazione. L’obbligo di apporre il contrassegno è in via principale a carico del prestatore d’opera, ma quest’ultimo può chiederne il rimborso al cliente.
Fermo restando che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.
Ebbene, in conclusione, l’Agenzia ritiene che l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto a imposta sostitutiva, secondo quanto dispone l’articolo 4 della legge n. 190/2014.
Pertanto la fattura emessa da un forfettario dovrà riportare la codifica iva del forfettario N 2.2 per quanto riguarda il compenso e la stessa codifica N 2.2 per la marca da bollo.
Precedentemente l’addebito della marca da bollo confluiva nelle spese anticipate (art. 15) e non confluiva nel calcolo dell’imponibile.
Esempio:
Compenso 1.000,00
Marca da bollo 2,00
Totale 1.002,00
Esempio con cassa o rivalsa Inps:
Compenso 1.000,00
Marca da bollo 2,00
Imponibile 1.002,00
Cassa o Rivalsa INPS 40,08
Totale 1.042,08
Nonostante questa interpretazione sia discutibile in ogni suo aspetto, non ci resta che adeguarci e recepire le continue modifiche che quotidianamente ci giungono.