Super Bonus 110% (Eco e Sismabonus)
Riferimenti provvedimento del 31/07/2019 – Art. 10 DL 34/2019
Sintesi: recentemente è stato pubblicato il provvedimento attuativo dello “sconto” relativo al super bonus 110% (eco e sismabonus) che è possibile richiedere al fornitore da parte del soggetto che ha effettuato interventi di risparmio energetico o riqualificazione sismica, introdotto dal Decreto crescita. A tal fine il provvedimento approva un nuovo modello (che, peraltro, sostituendo quello del Provv. 18/04/2019, andrà utilizzato anche per la cessione dell’ecobonus per gli interventi sulle singole unità immobiliari).
Tale procedura:
- si pone come alternativa rispetto alla cessione del credito, estendendone l’ambito applicativo; infatti trova applicazione per tutti gli interventi di risparmio energetico/sisma bonus
- permette al fornitore di recuperare il credito d’imposta in 5 rate annuali (in luogo delle 10 rate annuali previste per la cessione del credito, salvo eccezioni).
Il Provvedimento disciplina, inoltre, la cessione del credito in relazione alla detrazione prevista:
- dall’art. 16-bis lett. h) Tuir (per la quale non è ammesso lo sconto)
- dell’art. 16 c. 1-septies DL 63/2013 (ricostruzione di edifici demoliti al fine della riqualificazione sismica)
prevedendo l’utilizzo della medesima modulistica introdotta per l’ottenimento dello sconto in fattura.
ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA RISCHIESTA DELLO SCONTO
La scelta per l’ottenimento del contributo (come già per quanto atteneva la cessione del credito): è oggetto di preventiva libera contrattazione tra le parti (il contribuente/condominio ed il fornitore/i); a seguito di ciò il fornitore emette la fattura incassando il totale al netto dello sconto (quest’ultimo non abbatte l’imponibile e va esposto in detrazione dal netto a pagare) va successivamente comunicata all’Agenzia Entrate da parte del contribuente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese detraibili onde permettere il controllo dell’utilizzo del credito da parte del fornitore (ed il mancato utilizzo da parte del contribuente, che non indicare alcunchè a quadro RP della propria dichiarazione dei redditi).
Sempre in modo analogo a quanto già previsto per la cessione del credito:
il contribuente: procede alla comunicazione entro un determinato termine presentando l’apposito modello approvato con il Provv. del 31/07/2019
il fornitore: comunica l’accettazione tramite l’apposita funzionalità presente nella propria area riservata sul portale dell’agenzia delle entrate
MODALITA’ INVIO COMUNICAZIONE – BONUS 110%
La comunicazione può essere inviata:
- utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- recandosi agli uffici dell’Agenzia delle entrate;
- tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità.
Analogamente a quanto già previsto per la cessione del credito, anche in presenza dello sconto il fornitore (al fine di poter utilizzare il credito d’imposta):
- dovrà successivamente procedere a confermare l’avvenuta concessione dello sconto sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato
- utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate.
RECUPERO DELLO SCONTO DA PARTE DEL FORNITORE
Per lo sconto praticato sul corrispettivo, il fornitore può, alternativamente:
1) recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione:
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- a decorrere: dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha presentato il modello
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e successivamente alla propria conferma di tale opzione
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- in 5 quote annuali di pari importo
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presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere riportata negli anni successivi ma non può essere richiesta a rimborso.
2) procedere alla cessione del credito ai propri fornitori (anche indiretti) di beni e servizi con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi che lo potranno utilizzare alle stesse condizioni del fornitore, cioè in 5 quote annuali di pari importo.
In tale eventualità sarà il fornitore a dover effettuare la necessaria comunicazione di cessione del credito, tramite le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia Entrate (nella figura riportata in precedenza attiverà la funzione “Cessione crediti”).
Per ulteriori approfondimenti sullo sconto in fattura si rimanda alla circolare > RF219/2020
> Guida al Super Bonus 110% Agenzia delle Entrate