Decreto Sostegni-bis – nuovo contributo a fondo perduto
Nel decreto “Sostegni-bis” , il cui via libera è atteso nel CDM della prossima settimana, è previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno già beneficiato di quello previsto dall’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”).
I soggetti che hanno fruito dell’istanza potranno beneficiare del nuovo contributo senza presentare un’ulteriore istanza.
Per i soggetti che non hanno presentato e quindi fruito del contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”), sarà necessario presentare apposita istanza, nel rispetto della seguente condizioni:
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
A tale differenza si dovrà poi applicare la percentuale prevista con riferimento ai diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019:
60% fino a 100.000 euro;
50% da 100.000 a 400.000 euro; 4
0% da 400.000 a un milione;
30% da uno a 5 milioni;
20% da 5 a 10 milioni).
Sempre nel Decreto Sostegni bis, relativamente al credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, si prevede la proroga al 31/05/2021 per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti (credito nella misura del 60% per la locazione e del 50% per l’affitto d’azienda, a prescindere dall’ammontare di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente) e inoltre si prevede la possibilità di accedere nuovamente al credito d’imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, prevedendo però un limite di ricavi di 10 milioni di euro nel “secondo periodo d’imposta antecedente” a quello attuale (in luogo del limite di 5 milioni di euro) con rispetto dell’ulteriore condizione del calo del fatturato del 30% da calcolare confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).
Arriveranno sicuramente degli aggiornamenti da parte del Governo nel momento in cui verrà approvato il decreto e le sue modalità di attuazione.