Decreto SOSTEGNI – IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTORIFERIMENTI

ART. 1 DL 41/2021(IN G.U. DEL 23/03/2021); ART. 25 DL 34/2020

Sintesi: il recente “Decreto Sostegni” ha riproposto un contributo a fondo perduto analogo a quello già introdotto dal DL Rilancio, con alcune differenziazioni:

soggetti interessati: titolari di attività di impresa (commerciale o agricola) e di lavoro autonomo (senza le cause di esclusione previste dal DL Rilancio) con P.Iva attiva al 22/03/2021

limite dei ricavi/compensi 2019: il limite viene portato a €. 10 milioni

soggetti esclusi: enti pubblici ed intermediari finanziari

calo del fatturato: la riduzione per più del 30% del fatturato/corrispettivi va valutata tra l’entità media registrata nell’intero anno 2020 (volume d’affari/12) rispetto alla stessa media dell’anno 2019

importo: aliquota variabile (dal 60% al 30%) in ragione del volume dei ricavi/compensi 2019 applicato al “calo di fatturato medio” di cui sopra

adempimenti: va presentata istanza telematica secondo le modalità già previste in passato; la trasmissione deve avvenire entro 60gg dall’apertura del canale telematico da parte dell’Agenzia

Destinatari del “nuovo” contributo a fondo perduto sono i titolari di partita Iva (residenti in Italia) che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che posseggono partita Iva attiva alla data del 23/03/2021 (data di entrata in vigore del DL). Tali soggetti debbano realizzare, nel periodo d’imposta 2019, ricavi/compensi non superiori a €. 10 milioni o siano titolari esclusivamente di reddito agrario (cioè siano passati su base catastale, ex art. 32 Tuir, senza compilare il quadro RD).

N.B.: non sono disposti ulteriori particolari vincoli; dunque, a titolo di esempio, spetta per qualsiasi forma di impresa (ditte individuali e società) o professionale (inclusi studi associati), inclusi contribuenti forfettari, per qualsiasi attività esercitata, per le imprese agricole che tassano il reddito con criteri forfettari (su base catastale). Si noti che, per quanto attiene i professionisti, non figurano più le cause di esclusione previste dal DL Rilancio (sia per i professionisti “con Cassa” che per quelli iscritti alla gestione separata – v. RF 087/2021), nè l’esclusione, chiarita dalla CM 22/2020, in relazione agli studi associati.

SOGGETTI ESCLUSI: Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la P.Iva successivamente al 23/03/2021 o la cui P.Iva risulti cessata al al 23/03/2021. Inoltre sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding anche industriali, ecc.)
In particolare, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’intero anno 2020, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2019.
NEOATTIVITÀ DAL 2019: per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1/01/2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del “calo del fatturato”.
N.B.: in passato per tali soggetti vigeva l’esonero da applicazione del requisito, mentre ora si tratta di determinarlo riducendo il numero di mesi sui quali calcolare la media aritmetica (ciò si ritiene rilevi per il solo 2019, mentre la media mensile per il 2020 considererà comunque il 12 mesi dell’intero anno).
Nessun esonero è disposto per i contribuenti con sede operativa in un comune calamitato.
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Analogamente a quanto previsto per il contributo disposto dal DL Rilancio, anche in questo caso l’entità del contributo è determinato assumendo la riduzione del monte fatturato/corrispettivi “medio mensile” di cui sopra, applicando ad essa una percentuale variabile in ragione della “dimensione” del contribuente:
60% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 100.000
50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 100.001 ed €. 400.000
40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 400.001 ed €. 1.000.000
30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra €. 1.000.001 ed €. 5.000.000
20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019superiori ad €. 5.000.000 (e fino a €. 10 mil.)
IMPORTO MINIMO: come già in passato ove il calcolo indicasse un importo inferiore ai seguenti limiti, inclusi i soggetti che hanno aperto partita Iva dal 1/01/2020 (e fino al 23/03/2021), il contributo sarà comunque riconosciuto entro l’importo di €. 1.000 per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti) e di €. 2.000 per gli altri soggetti (società e studi associati).
EROGAZIONE Una novità è intervenuta per quanto riguarda le modalità di fruizione del contributo, il quale:
a) in alternativa all’accreditamento diretto sul C/C (da comunicare nell’istanza telematica; a tal fine si applicano le disposizioni dell’art. 25 DL 34/2020)
b) prevede la possibilità della sua “conversione” in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) con opzione irrevocabile.
Il governo sta già lavorando ad un novo DL Sostegni BIS che permetterà l’erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto.