ECO E SISMABONUS – SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO DAL 2020 prima dell’introduzione del SUPERBONUS 110% .

RIFERIMENTIART. 1 CO. 70 E 176 L. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)
CIRCOLARE DEL16/01/2020

Sintesi: la Legge di Bilancio 2020, oltre a prorogare al 2020 i bonus edili, ha contestualmente proceduto a ridefinire la possibilità di attribuire ad un terzo la detrazione derivante dagli interventi eseguiti. In particolare, a decorrere dal 1/01/2020:

  • lo sconto in fattura: sarà ammesso nel solo caso di interventi su parti comuni condominiali di importo complessivo almeno pari a €. 200.000 riferiti a interventi di ristrutturazione importante di primo livello
  • cessione del credito: viene soppressa la possibilità di cessione nel caso di opere di recupero del patrimonio edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico (lett. h) dell’art. 16-bis Tuir). Rimangono inalterate le procedure da porre in essere da parte sia del committente che del terzo.

SCONTO IN FATTURA

Excursus: lo sconto in fattura è stato istituito dall’art. 10 DL 34/2019 (ed attuato dal Provv. 31/07/2019) quale alternativa all’utilizzo diretto della detrazione (nonchè della cessione del credito) in relazione agli interventi:

  • di cui all’art. 14 DL 63/2013 per quanto riguarda il risparmio energetico
  • di cui all’art. 16 DL 63/2013 per quanto riguarda gli interventi antisismici

dando la possibilità al contribuente di concordare col fornitore uno sconto sul corrispettivo dovuto (di fatto, divenendo una “cessione immediata” del credito pari alla detrazione: il fornitore emette ordinariamente la fattura, ma incassa il totale al netto dello sconto – v. RF 151/2019).

I committenti (o l’amministratore di condominio, per i lavori riguardanti le parti comuni): sono tenuti:

  • a pagare le spese con bonifico bancario agevolato (tranne gli acquirenti di unità immobiliari in edifici interamente ricostruiti/ristrutturati per finalità antisismiche)
  • a comunicare l’opzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese tramite procedura online o con apposito modello (tramite il flusso telematico previsto per la predisposizione del 730 precompilato nel caso degli l’amministratore di condominio).

Il fornitore: previa conferma dello sconto concesso (non vi è un termine da cui procedere, dovendosi solo attendere la comunicazione del committente) recupera lo sconto quale credito d’imposta da utilizzare:

  • in compensazione in 5 rate annuali di pari importo (l’eventuale eccedenza è riportabile agli anni successivi)
  • tramite mod. F24 Entratel/Fisconline a decorrere dal 10 del mese successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione dell’opzione da parte del committente
  • può cedere il credito d’imposta esclusivamente ai propri fornitori di beni/servizi (i quali non possono ulteriormente cedere il credito).

NEW – In seguito alle novità introdotte, a decorrere dal 1/01/2020 lo sconto in fattura:

  • nell’ambito del sismabonus: non trova più applicazione
  • nell’ambito della riqualificazione energetica: opera limitatamente
    • agli interventi di “ristrutturazione importante di primo livello”
    • sulle parti comuni condominiali
    • di importo pari o superiore a € 200.000.

CESSIONE DEL CREDITO

Excursus: la cessione del credito derivante dalla detrazione spettante (in alternativa al suo utilizzo diretto) è stata istituito dalla legge Finanziaria 2016 e successivamente prorogata di anno in anno (con estensione anche dal punto di vista soggettivo – soggetti incapienti o meno – ed oggettivo).

A decorrere dal 2018, l’agevolazione risulta applicabile:

  • per quanto riguarda il risparmio energetico: a qualsiasi tipologia di intervento
  • per quanto riguarda il sismabonus: limitatamente alla detrazione derivante dall’acquirente di unità immobiliari in edifici interamente ricostruiti/ristrutturati al fine di migliorarne i requisiti antisismici.

Dal 2019 era, infine, applicabile agli interventi ex art. 16-bis co. 1 lett. h) Tuir, con soppressione dal 2020.

Aspetti applicativi: la disciplina degli adempimenti riferiti:

  • al sismabonus (nonchè opere ex art. 16-bis c. 1 lett. h) Tuir): è fissata dal Provv. 31/07/2019, anche se in modo analogo a quanto avviene per il risparmio energetico
  • al risparmio energetico: è dettata dal Provv. 19/04/2019 (il cui modello di comunicazione è stato sostituito, a fini di semplificazione, da quello istituito per lo sconto in fattura), esaminato di seguito.

I committenti (o l’amministratore di condominio, per i lavori riguardanti le parti comuni): sono tenuti:

  • a pagare le spese con bonifico bancario agevolato
  • a comunicare l’opzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese

I cessionari: possono essere solo i fornitori o terzi collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (nonchè Banche/istituti finanziari per i soli “incapienti”), ad esclusione delle P.A.

Recupero della cessione: previa conferma della cessione, il cessionario recupera l’ammontare sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite mod. F24 Entratel/Fisconline:

  • a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese
  • nel seguente numero di rate annue di pari importo (con riportabilità dell’eccedenza agli anni successivi):
    • per il risparmio energetico: in 10 rate annuali
    • per il sismabonus: in 5 rate annuali

In alternativa possono cedere il credito d’imposta a terzi (i quali non possono ulteriormente cedere il credito).

Quanto sin qui riportato è riferito alla normativa di cessione o sconto in fattura precedentemente l’introduzione delle novità legate al SUPERBONUS del 110% a cui si rimanda.