DL 44/2021; ART. 9 DEL DL 52/2021; DL N. 127 DEL 2021
Sintesi: Green Pass – Le regole operative al fine di prevenire la diffusione della pandemia, l’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, è consentito dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe) al personale del settore privato e pubblico, solo con il possesso della certificazione verde. La verifica del green pass va fatta tutti i giorni; per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno.
Grazie a tre diversi decreti arrivati da fine luglio ad oggi e otto disposizioni che sono andate ad aggiungersi alla norma base, l’articolo 9 del Dl 52/2021, la platea attuale dei soggetti obbligati al possesso della certificazione verde (green pass) si è ampliata progressivamente, includendo:
- dapprima i medici e gli infermieri (dal 1.04.2021)
- poi il personale di scuola e università (dal 01.09.2021)
- e i lavoratori di mense e pulizie scolastiche (dall’11.09.2021)
- infine gli addetti delle Rsa (dal 10.10.2021)
- per arrivare oggi dal 15.10.2021 a coprire tutti i dipendenti pubblici e privati.
La certificazione verde dura:
- 12 mesi per chi:
– ha completato l’immunizzazione (due dosi di vaccino)
– o è guarito dal Covid e ha fatto la prima dose di vaccino (per i vaccini che ne prevedono due);
N.B.: unica eccezione per i soggetti risultati positivi al COVID che si sottopongono al vaccino, per i quali il green pass è valido a partire dal giorno stesso della prima somministrazione.
- 6 mesi per i guariti senza immunizzazione (in tal caso la validità di 6 mesi scatta a partire dalla data di guarigione-negativizzazione);
- 72 ore se conseguente a tampone negativo antigenico o molecolare (anche salivare molecolare).
In relazione a quest’ultima possibilità, il Governo ha introdotto prezzi calmierati per i test molecolari e antigenici rapidi (i tamponi costeranno €. 8 per i minorenni ed €. 15 per gli over-18; saranno gratuiti per i soggetti che, per motivi di salute, non possono sottoporsi alla vaccinazione).
AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO (art.1, DL 127/21)
Al fine di prevenire la diffusione della pandemia, l’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine dello Stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe) è consentito solo col possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde al personale.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO AI FORNITORI DELLA PA (art. 2, DL 127/21)
L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono presso tali amministrazioni, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO AI DIPENDENTI PRIVATI (art. 3, DL 127/21)
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO: I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni.
PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE
I datori di lavoro devono definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo:
- prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,
- e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
NOMINA DELL’INCARICATO: ove l’obbligo di verifica non ricada sul titolare (dell’impresa o studio professionale)
- è necessaria la “nomina” di un incaricato alle verifiche
- da formalizzare con specifico atto formale.
PERIODICITA’ GIORNALIERA DELLE VERIFICHE: la verifica del green pass va fatta tutti i giorni; per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti
dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno. La verifica potrebbe diventare onerosa nei luoghi di lavoro con tanti punti di accesso o con diverse filiali e con i lavoratori impiegati su più turni, come nella grande distribuzione.
STRUMENTI PER VERIFICA DEGLI ACCESSI: molte aziende si stanno dotando di:
– colonnine con un lettore Green Pass – in assenza di operatore: posizionando il Green Pass nel retro, tramite l’App ufficiale del Governo vengono effettuate la lettura e la verifica della validità in
tempo reale; lo strumento permette l’integrazione con gli ordinari sistemi di rilevazione delle presenze.
– colonnina con lettore Green Pass e stampante di TICKET: uno strumento che si compone di un lettore Green Pass e di una stampante che emette ticket con l’esito della verifica del Green Pass.
– o con verifica a campione dei lavoratori tramite operatore.
N.B.: l’utilizzo dell’ App VERIFICA C19 permette di avere i dati costantemente aggiornati e la certezza della validità dei Green Pass controllati.
L’APP VERIFICA C19
“VerificaC19” è l’app ufficiale del Governo, sviluppata per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19” prodotte in Italia dalla piattaforma
nazionale “DGC” del Ministero della Salute e dei “Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea.
L’app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli “EU Digital COVID Certificate” attraverso la lettura del codice “QR” del certificato. N.B.: Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. Il flusso di utilizzo della app “VerificaC19” si articola nelle seguenti fasi:
1. il soggetto che deve verificare la certificazione chiede all’utente di mostrare il QR code del suo certificato;
2. utilizzando la app viene letto il QR code e ne viene verificata l’autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato;
3. una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID Certificate” la app mostra le informazioni principali in esso contenute:
nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato;
validità del certificato;
4. la validità del certificato viene verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi COVID-19”;
5. il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app e quelli di un documento di identità mostrato dall’interessato.
APETTI SANZIONATORI PER I DATORI DI LAVORO
In caso di mancato controllo, ai datori di lavoro si applica la sanzione da €. 600 ad €. 1.500.
A tal fine è opportuno poter dimostrare di aver posto in essere l’organizzazione necessaria alle verifiche, oltre ad aver individuato formalmente i responsabili.
CONSEGUENZE PER IL PERSONALE SPROVVISTO DI GREEN PASS
PERSONALE SPROVVISTO DI GREEN PASS ASSENTE INGIUSTIFICATO
Il personale, nel caso in cui:
– comunichi di non essere in possesso della certificazione verde
– o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente
ingiustificato:
– fino alla presentazione della predetta certificazione
– e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE: Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominati.
L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro (irrogata dal Prefetto) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
N.B.: i datori fino a 15 dipendenti potranno sospendere i lavoratori senza green pass dopo il 5° giorno di assenza (mentre la sospensione non è prevista negli altri casi del lavoro privato) se
intendono sostituirli con un altro lavoratore, ma solo fino a un periodo massimo di 20 giorni. Sembra che la sospensione diventi legittima solo in caso di sostituzione.