RIFERIMENTI Dl n. 159/2025 (in G.U. n. 254 del 31/10/2025)
Con la pubblicazione in G.U. del 31/10/2025, è entrato in vigore il DL n. 159/2025 (cd “Decreto Sicurezza Luoghi di Lavoro“) dedicato a rafforzare la sicurezza negli ambienti di lavoro, con un’azione coordinata finalizzata ad elevare gli standard di sicurezza e garantire la prevenzione degli incidenti.
Il decreto, rivede in modo sostanziale il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), introducendo aggiornamenti riguardanti la vigilanza, la formazione obbligatoria ed i sistemi di prevenzione.
Di seguito una sintesi delle principali novità
PATENTE A CREDITI
Per quanto attiene la patente a crediti (rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro):
✓ resta obbligatoria per tutte le imprese/lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei/mobili, a prescindere dal settore (sono escluse solo le prestazioni intellettuali e alcune imprese con particolari attestazioni SOA, in classifica pari o superiore alla III)
✓ con dotazione iniziale che resta pari di 30 crediti
✓ per poter operare è necessario possesso di almeno 15 crediti; la riduzione sotto il minimo impedisce l’accesso ai cantieri fino al reintegro (e solo dopo aver sanato le irregolarità e seguito corsi specifici).
Il comma 4 art. 3 del DL n. 159/2025 introduce, a decorrere dal 1/01/2026, alcune modifiche alla disciplina della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
ASPETTI SANZIONATORI
Una prima novità riguarda il raddoppio dell’importo minimo della sanzione di cui al co. 11 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008:
▪ resta pari al 10% del valore complessivo dei lavori
▪ ma non potrà essere inferiore a € 12.000 (in luogo dei precedenti € 6.000)
BADGE DIGITALE SUI CANTIERI
Il comma 2 art. 3 del DL n. 159/2025 introduce:
✓ la tessera identificativa elettronica o cartacea con codice univoco anticontraffazione
✓ che sostituisce/integra il “vecchio” tesserino previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il badge, che assume la funzione di tessera di riconoscimento digitale prevista da varie normative (D. lgs. n. 81/2008 e L. n. 136/2010):
✓ dovrà contenere i seguenti dati: nominativo; azienda di appartenenza; dati sul CCNL applicato; percorso formativo sulla sicurezza; orario di lavoro
✓ deve permettere la registrazione automatica della presenza in cantiere
✓ avrà un codice univoco antifalsificazione, collegato ai dati del dipendente.
Deve contenere un QR code o altro identificativo digitale che consenta di verificare istantaneamente la regolarità del lavoratore.
Se il dipendente è assunto tramite SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), il badge sarò generato automaticamente e precompilato.
Il badge è interoperabile con le piattaforme digitali nazionali di INAIL e INL:
– consentendo il monitoraggio digitale delle presenze e delle attività
– oltre all’integrazione con la gestione delle “patenti a crediti”.
Le modalità operative e le misure di controllo saranno definite da apposito DM, da emanare entro 60 gg dalla conversione in legge del decreto sicurezza.
Di seguito una tabella di sintesi con le altre principali novità contenute nel DL n. 159/2025, con i rispettivi riferimenti normativi.
